Art. 48
Regolamento

Art. 48

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In vigore dal 17 mag 1929
Nei casi di necessità di fondi disponibili per le operazioni da compiere l'Istituto potrà riscontare il proprio portafoglio e vendere valori e titoli o contrarre prestiti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;519#art-r-48