Regolamento
Art. 51
In vigore dal 17 mag 1929
È assolutamente vietata all'Istituto qualsiasi operazione avente carattere aleatorio o di speculazione.
Le somme ricevute in deposito o in conto corrente non potranno essere destinate ad investimenti di lunga scadenza, salvo quanto è stabilito alla lettera e) dell'.
L'Istituto non potrà acquistare beni immobili se non per assicurarsi il realizzo di crediti non altrimenti facilmente recuperabili o per costituirvi la sede di uffici indispensabili alla sua gestione.
Gli immobili di cui l'Istituto si rendesse acquirente per la tutela di crediti, o di cui diventasse proprietario per lasciti o donazioni, dovranno essere venduti nel termine di 10 anni.
Tale termine potrà essere prorogato per decreto del Ministero delle comunicazioni di concerto con i Ministeri della economia nazionale e delle finanze.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;519#art-r-51