Regolamento

Art. 53

In vigore dal 17 mag 1929
I diritti e i doveri dei soci per quanto riguarda le operazioni di previdenza e di assicurazione previste dall' del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2574, e le norme tecniche finanziarie per disciplinare tali operazioni, saranno stabilite con altro regolamento da approvarsi con Regio decreto proposto dal Ministero delle comunicazioni di concerto con quelli dell'economia nazionale e delle finanze. Fino a tanto che non sia emanato il regolamento di cui al comma precedente, continueranno ad applicarsi, per le operazioni di previdenza e di assicurazione, le norme tecniche e finanziarie contenute nello statuto della soppressa Associazione nazionale dei ferrovieri.
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