Regolamento
Art. 57
In vigore dal 17 mag 1929
Le quote di partecipazione sono indivisibili, nominative e personali.
Non possono essere assoggettate a pegno o ad altro vincolo, se non con il consenso del Consiglio di amministrazione.
Prima di tutto s'intendono vincolate a titolo di pegno a favore dell'Istituto per tutti gli obblighi di qualunque natura dei soci e loro eredi verso l'Istituto stesso.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;519#art-r-57