Regolamento

Art. 59

In vigore dal 17 mag 1929
Le quote di partecipazione saranno rimborsate in caso di morte, di recesso e di esclusione. Il socio che sia in possesso di più quote di partecipazione interamente pagate potrà chiedere il rimborso di una parte di esse al Consiglio di amministrazione che deciderà al riguardo con deliberazione insindacabile. Il rimborso delle quote di partecipazione, in ogni caso, sarà effettuato in base al valore nominale o al valore che a norma dell' sarà stabilito dal Consiglio di amministrazione quando tale valore sia inferiore a quello nominale. Il rimborso delle quote di partecipazione avrà luogo fino alla concorrenza di una somma stanziata in apposito fondo. Tale limitazione non ha effetto per i rimborsi dovuti agli eredi dei soci defunti. Le quote di partecipazione non riscosse entro un decennio dalla data della cancellazione dai ruoli o del decesso del socio si prescrivono di diritto a favore dell'Istituto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;519#art-r-59

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