Regolamento
Art. 64
In vigore dal 17 mag 1929
Trascorso il termine di cui all'articolo precedente senza che siano state notificate opposizioni di terzi od esse siano state respinte con provvedimento giudiziario passato in giudicato o ne sia stato notificato il recesso con atto regolare, saranno dal Consiglio di amministrazione dichiarati annullati i titoli smarriti, rubati o distrutti e sostituiti dai rispettivi duplicati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;519#art-r-64