Regolamento

Art. 67

In vigore dal 17 mag 1929
I libretti di deposito di qualsiasi natura sui quali, per oltre dieci anni, non sia stata effettuata alcuna operazione di deposito o di ritiro o che non siano stati presentati per l'annotamento degli interessi, diventano infruttiferi. S'intendono prescritti di diritto a favore dell'Istituto i libretti di deposito a risparmio o in conto corrente nei quali, per non meno di un trentennio, dal momento in cui, a norma del comma precedente, sono divenuti infruttiferi, non si sia verificata, da parte del depositante, nessuna operazione. Per i buoni fruttiferi e per i depositi vincolati a tempo il detto termine decorre dal momento della scadenza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;519#art-r-67

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