Regolamento
Art. 66
In vigore dal 17 mag 1929
Nei casi di smarrimento, distruzione o sottrazione di buoni fruttiferi, di libretti di conto corrente o di libretti nominativi di risparmio e di libretti al portatore o considerati tali, si osserveranno le norme del testo unico 27 maggio 1909, n. 437, delle leggi concernenti l'emissione, in caso di perdita, dei titoli rappresentativi dei depositi bancari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;519#art-r-66