Regolamento

Art. 66

In vigore dal 17 mag 1929
Nei casi di smarrimento, distruzione o sottrazione di buoni fruttiferi, di libretti di conto corrente o di libretti nominativi di risparmio e di libretti al portatore o considerati tali, si osserveranno le norme del testo unico 27 maggio 1909, n. 437, delle leggi concernenti l'emissione, in caso di perdita, dei titoli rappresentativi dei depositi bancari.
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