Regolamento

Art. 63

In vigore dal 17 mag 1929
Il Consiglio di amministrazione, ricevuta la denuncia di cui all'articolo precedente, sospenderà, per un termine da fissare di volta in volta, ma non maggiore di un anno, il pagamento o la restituzione dei valori rappresentati dai titoli smarriti, rubati o distrutti. Sarà dal Consiglio ed a spese del denunciante pubblicato in uno o più periodici, da designarsi dal Consiglio stesso, l'avviso di furto o della perdita dei titoli, con tutte le indicazioni indispensabili per la loro identificazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;519#art-r-63

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