Regolamento
Art. 58
In vigore dal 17 mag 1929
Le quote di partecipazione possono essere cedute solo alle persone che si trovano nelle condizioni d'impiego di cui all'.
Perché la cessione abbia effetto occorre il consenso del Consiglio di amministrazione al quale il cessionario deve presentare regolare domanda di trapasso firmata da lui e dal cedente.
Se il cessionario non è già socio dell'Istituto dovranno osservarsi le modalità di cui agli .
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;519#art-r-58