Regolamento
Art. 4
In vigore dal 31 dic 1929
Il numero dei soci è illimitato.
Sono iscritti d'ufficio all'Istituto, senza diritto di recesso, i soci dell'Associazione nazionale dei ferrovieri e gli azionisti della Cassa nazionale dei ferrovieri e della Cassa nazionale delle comunicazioni, osservate le norme dell' del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2574.
Possono, inoltre, essere inscritti tutti gli agenti delle aziende e delle imprese che gestiscono servizi affini ed accessori aventi diretti rapporti col Ministero delle comunicazioni.
Possono essere iscritti all'Istituto tutti i dipendenti del Ministero delle comunicazioni, i funzionari e gli agenti delle ferrovie esercitate dall'industria privata e quelli delle reti tramviarie che abbiano ottemperato alle disposizioni degli articoli seguenti.
Sono soci benemeriti od onorari le persone che vengono proclamate tali dal Consiglio di amministrazione per benefici o servizi resi all'Istituto, o per particolari benemerenze.
Le quote di partecipazione ed i conferimenti dei soci benemeriti ed onorari, che non si trovino nelle condizioni di impiego di cui al secondo comma del presente articolo, si intendono date a fondo perduto e non attribuiscono diritti nè sugli utili nè alla eleggibilità alle cariche amministrative.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;519#art-r-4