Regolamento
Art. 49
In vigore dal 17 mag 1929
L'Istituto può assumere la rappresentanza di Istituti di credito e di previdenza, di Assicurazioni mutue e cooperative e l'esercizio di esattorie e ricevitorie.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;519#art-r-49