Regolamento
Art. 46
In vigore dal 31 dic 1929
L'Istituto dovrà investire almeno il 20 per cento dei depositi a risparmio o in conto corrente in titoli emessi o garantiti dallo Stato, oppure in obbligazioni fondiarie.
L'Istituto potrà investire il 50% dell'ammontare dei depositi affidatigli dai non inscritti, nelle operazioni di cui all'articolo seguente, escluse quelle contemplate alla lettera e) dell'articolo stesso.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;519#art-r-46