Regolamento
Art. 41
In vigore dal 17 mag 1929
La vigilanza prescritta dal Codice di commercio è esercitata dai sindaci.
I sindaci sono cinque: tre effettivi e due supplenti, e durano in carica un anno.
Per ogni esercizio i sindaci effettivi vengono nominati uno per ciascuno dai Ministeri delle comunicazioni, dell'economia nazionale e delle finanze e i due sindaci supplenti uno dal Ministero delle comunicazioni e l'altro dal Ministero dell'economia nazionale.
I sindaci possono intervenire con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.
Oltre alle competenze previste dall' spetta ai sindaci per l'esercizio del loro mandato una indennità annua nella misura di L. 6000 per i sindaci effettivi e di L. 1000 per quelli supplenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;519#art-r-41