Regolamento
Art. 38
In vigore dal 17 mag 1929
Le deliberazioni del Comitato esecutivo sono valide anche con l'intervento del presidente e di uno dei due membri; debbono ottenere la maggioranza dei voti; in caso di parità la proposta s'intende respinta.
Gli atti del Comitato saranno sottoscritti dal presidente e dal segretario.
I verbali delle sedute saranno trascritti in apposito libro che sarà tenuto in consegna dal direttore generale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;519#art-r-38