Regolamento

Art. 38

In vigore dal 17 mag 1929
Le deliberazioni del Comitato esecutivo sono valide anche con l'intervento del presidente e di uno dei due membri; debbono ottenere la maggioranza dei voti; in caso di parità la proposta s'intende respinta. Gli atti del Comitato saranno sottoscritti dal presidente e dal segretario. I verbali delle sedute saranno trascritti in apposito libro che sarà tenuto in consegna dal direttore generale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;519#art-r-38

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