Regolamento
Art. 37
In vigore dal 17 mag 1929
Spetta al Comitato esecutivo:
a) predisporre i provvedimenti da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione;
b) prendere i provvedimenti ritenuti indilazionabili per la gestione dell'Istituto e che rientrino in deliberazioni di massima già prese dal Consiglio e diventate esecutive a norma dell' del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, numero 2574;
c) provvedere, in genere, a tutto quanto gli viene dal Consiglio di amministrazione deferito.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;519#art-r-37