Regolamento

Art. 13

In vigore dal 17 mag 1929
La cancellazione dai ruoli dell'Istituto, oltre che nei casi previsti dagli , ha luogo: a) per morte; b) per esclusione. In caso di morte tutti i diritti e i doveri dei soci si trasmettono agli eredi. Il rimborso delle quote di partecipazione avrà luogo con l'osservanza delle norme di cui all'. L'esclusione può essere pronunziata quando il socio abbia arrecato danno all'Istituto, si sia reso colpevole di atti indelicati, disonorevoli o infamanti, abbia sparso dissensi o messo in discredito l'Istituto, abbia simulato o prolungato ad arte una malattia, oppure abbia fornito false od erronee informazioni od usato qualsiasi altro artificio per ottenere sussidi, abbia recato offesa alla rappresentanza dell'Istituto, non abbia ottemperato alle disposizioni di legge, del presente regolamento generale, dei regolamenti speciali od alle deliberazioni degli organi competenti dell'Ente o abbia costretto l'Istituto a valersi dei mezzi legali per il soddisfacimento di obbligazioni, o si sia, comunque, reso immeritevole di appartenere all'Ente.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;519#art-r-13

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