Regolamento
Art. 11
In vigore dal 17 mag 1929
L'ammissione ha effetto dal giorno in cui il richiedente, soddisfatto all'obbligo di cui all', si sarà sottoscritto sul libro dei soci ed avrà pagato l'importo della quota o delle quote di partecipazione sottoscritte.
La sottoscrizione sul libro dei soci potrà essere fatta da un altro socio, all'uopo delegato dal richiedente con la domanda di ammissione. Però, in ogni caso, la sottoscrizione deve essere autenticata con la firma di due soci non amministratori.
Le quote sottoscritte debbono essere pagate in una sola volta all'atto dell'iscrizione nel libro dei soci: per altro il Consiglio di amministrazione ha facoltà di accordare il pagamento a rate mensili non inferiori a L. 10.
Qualora il pagamento rateale delle quote non venga effettuato nel termine stabilito, il Consiglio di amministrazione potrà dichiarare decaduto da ogni diritto l'iscritto, incamerando a favore del fondo di riserva dell'Istituto tutte le somme da questi pagate.
Storico versioni
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