Regolamento
Art. 14
In vigore dal 17 mag 1929
L'esclusione dei soci è pronunciata, con provvedimento insindacabile, dal Consiglio di amministrazione e la relativa deliberazione sarà immediatamente partecipata al socio espulso, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e fatta figurare nel libro dei soci.
Dal giorno dell'avvenuta esclusione il socio si intende di fatto decaduto da ogni diritto verso l'Istituto, salvo quanto è stabilito nel presente regolamento generale e nei regolamenti speciali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;519#art-r-14