Regolamento

Art. 19

In vigore dal 17 mag 1929
Ogni controversia giudiziaria dell'Istituto contro i soci o dei soci contro l'Istituto dovrà essere proposta davanti all'autorità giudiziaria del luogo in cui è la sede dell'Ente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;519#art-r-19

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