Regolamento

Art. 23

In vigore dal 17 mag 1929
È fatto divieto ai membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci e agli impiegati dell'Ente di contrarre obbligazioni, per operazioni di credito dirette o indirette, con l'Istituto. Gli amministratori e i sindaci, che al momento in cui assumono l'ufficio abbiano obbligazioni con l'Istituto, debbono estinguerle nel termine di sei mesi o alla scadenza delle obbligazioni stesse quando esso sia minore di tale termine. Gli amministratori e i sindaci, che non abbiano adempiuto a tale obbligo nel suddetto termine, decadranno dall'ufficio. Dal divieto previsto dal presente articolo, sono escluse le operazioni di cessione del quinto dello stipendio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;519#art-r-23

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