Regolamento
Art. 25
In vigore dal 17 mag 1929
Quando avvenga che un componente del Consiglio di amministrazione, per qualsiasi motivo, cessi di carica prima dello scadere del quadriennio, la sostituzione avrà luogo entro due mesi dalla cessazione della sua funzione, con l'osservanza delle norme seguenti:
Se l'uscente è di nomina governativa sarà sostituito dal Capo del Governo o dal competente Ministero.
Se invece ripete la sua nomina dagli iscritti all'Istituto la surroga avverrà a mezzo del Consiglio di amministrazione in unione ai sindaci.
I nuovi nominati resteranno in carica fino al termine del quadriennio in corso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;519#art-r-25