Regolamento

Art. 29

In vigore dal 9 lug 1930
Il Consiglio di amministrazione: a) indirizza e sorveglia tutte le operazioni e l'andamento dell'Istituto; b) delibera sulle ammissioni, le riammissioni e la cancellazione dei soci, i sussidi, gli assegni, i prestiti sugli assegni di decesso, sulle somme pagabili a tempo determinato e sui relativi riscatti; c) nomina, scegliendoli nel proprio seno, i due membri del Comitato esecutivo; d) approva le situazioni mensili, compila i bilanci, propone il reparto degli utili netti a norma dell' del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2574; e) predispone il regolamento generale dell'Istituto, promuove le eventuali modificazioni di esso e approva e modifica i regolamenti speciali; f) delibera sulle spese di amministrazione; g) fissa il valore delle quote di partecipazione a norma dell'; h) stabilisce e modifica il saggio degli interessi attivi e passivi e delle provvigioni; i) delibera su tutte le operazioni di prestito, che non rientrino nella competenza dei Comitati locali; l) delibera gli investimenti dei fondi e il ritiro delle somme depositate presso altri Istituti; m) fissa le rappresentanze dell'Istituto e la loro sede e circoscrizione e delibera l'apertura o chiusura di filiali e rappresentanze, ecc.; n) nomina e revoca i rappresentanti e i membri dei Comitati locali e ne fissa le attribuzioni e le competenze; o) provvede alla nomina dei consulenti medici e legali; p) nomina il direttore generale e il vice-direttore generale e ne determina i doveri e gli onorari, ne vigila la condotta, li sospende e li revoca; q) nomina, sospende e revoca il personale dell'Istituto; ne fissa l'organico, gli stipendi, le attribuzioni e le cauzioni eventuali; r) provvede all'assunzione del personale specializzato con contratti individuali; s) amministra ogni proprietà dell'Istituto e ha facoltà di contrarre o concedere affittanze per una durata anche superiore a nove anni, di acquistare e di cedere i diritti reali, di costituire servitù, di contrarre prestiti e di accettare aperture di credito rilasciando le garanzie personali e reali del caso, di concedere, permutare, ridurre postergare, cancellare ipoteche anche legali liberando il conservatore delle ipoteche da ogni responsabilità al riguardo, di transigere e di rimettere all'arbitrato di amichevoli compositori il giudizio sulle vertenze che potessero insorgere con terzi, di stipulare ogni altro atto e di adire ogni azione e di rispondere, sia in sede amministrativa che di contenzioso e legale; t) delibera l'azione in giudizio tanto se l'Istituto ne è attore quanto se è convenuto; u) propone lo scioglimento dell'Istituto, la riduzione del valore delle quote di partecipazione e la reintegrazione del capitale conforme all'; v) esercita, inoltre, ogni azione contemplata dal presente regolamento o dai regolamenti speciali e delibera qualsiasi altro atto di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;519#art-r-29

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