Regolamento
Art. 78
In vigore dal 17 mag 1929
L'Istituto potrà sciogliersi quando si avverasse, oltre l'esaurimento della riserva, la perdita di metà del capitale esistente all'epoca dell'ultimo bilancio.
Al verificarsi di tale evenienza, il Consiglio di amministrazione ed i sindaci sono tenuti ad informare subito i Ministeri delle comunicazioni, dell'economia nazionale e delle finanze, proponendo lo scioglimento dell'Ente o la proporzionale riduzione del valore delle quote di partecipazione o la reintegrazione del capitale.
Qualora l'autorità tutoria deliberi lo scioglimento dell'Ente, alla liquidazione verrà provveduto con le norme che saranno fissate dal decreto Reale previsto dall' del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2574.
L'attivo risultante dalla liquidazione sarà devoluto, previo rimborso delle quote di capitale versate dagli iscritti, alle istituzioni, che saranno designate sul decreto Reale di liquidazione, a favore dei dipendenti del Ministero delle comunicazioni, dei funzionari ed agenti delle ferrovie esercitate dall'industria privata e delle tramvie.
Per i lasciti e le donazioni che l'Istituto avesse conseguiti per un fine determinato avente carattere di perpetuità, si osserveranno le leggi vigenti per le opere pie.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;519#art-r-78