Regolamento
Art. 82
In vigore dal 17 mag 1929
Fino a che non saranno approvate le norme di cui all', per le operazioni di previdenza e di assicurazione si applicheranno, in quanto non siano incompatibili con le disposizioni del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2574, e del presente regolamento generale, le norme dello statuto dell'Associazione nazionale dei ferrovieri.
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