Regolamento
Art. 80
In vigore dal 17 mag 1929
La corrispondenza che rechi impegni per l'Istituto di fronte a terzi deve portare le firme del presidente e del direttore generale.
Per gli affari di ordinaria amministrazione la facoltà di firmare per l'Istituto spetta al direttore generale.
Gli assegni, le cambiali, i mandati di pagamento e libretti di deposito a risparmio e in conto corrente, e, in genere, tutti i titoli che riguardino movimenti di valori debbono portare almeno due firme, con le norme che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione.
Agli effetti del presente articolo il presidente può essere sostituito, in caso di assenza o di impedimento, dal vice-presidente o da un consigliere, e il direttore generale dal vice-direttore generale o da un procuratore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;519#art-r-80