Art. 1

In vigore dal 17 mag 1929
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2574; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per l'economia nazionale e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. È approvato l'annesso regolamento generale riguardante il funzionamento dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni, visto, d'ordine Nostro, dai Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni, per l'economia nazionale e per le finanze. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 28 marzo 1929 - Anno VII VITTORIO EMANUELE. Ciano - Martelli - Mosconi. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1929 - Anno VII Atti del Governo, registro 283, foglio 144. - Mancini.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;519#art-rd-1

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