Art. 1
In vigore dal 17 mag 1929
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2574;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per l'economia nazionale e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
È approvato l'annesso regolamento generale riguardante il funzionamento dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni, visto, d'ordine Nostro, dai Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni, per l'economia nazionale e per le finanze.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 28 marzo 1929 - Anno VII
VITTORIO EMANUELE.
Ciano - Martelli - Mosconi.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 283, foglio 144. - Mancini.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;519#art-rd-1