Regolamento
Art. 81
In vigore dal 17 mag 1929
Per il ricupero di somme dovute, a rate mensili, all'Istituto da dipendenti del Ministero delle comunicazioni, saranno operate dalle rispettive Amministrazioni ritenute sullo stipendio od assegno e sulla pensione, dietro esibizione di deleghe rilasciate dal personale interessato durante l'attività di servizio e con l'osservanza delle norme che saranno in proposito stabilite dal Ministero delle comunicazioni.
L'Istituto potrà inoltre, senza obbligo di costituzioni in mora e senza formalità giudiziarie, rivalersi sulle quote di partecipazione, o far procedere alla vendita dei valori, ricevuti in pegno, a mezzo di pubblico notaio o mediatore od agente di cambio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;519#art-r-81