Regolamento
Art. 77
In vigore dal 17 mag 1929
Agli inscritti all'Istituto sarà corrisposta, sugli utili netti del bilancio approvato di ogni esercizio, una quota parte non superiore al 6 % delle somme apportate dagli iscritti stessi al capitale dell'Ente.
Gli utili netti rimanenti saranno così destinati:
il 20 % al fondo di previdenza per gli impiegati, secondo le norme di un regolamento speciale approvato dal Consiglio di amministrazione;
il 20 % a disposizione del Consiglio di amministrazione per essere devoluto in opere utili agli iscritti ed alle loro famiglie;
il 60 % in aumento del capitale dell'Istituto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;519#art-r-77