Regolamento
Art. 74
In vigore dal 17 mag 1929
Tutti gli impiegati e gli agenti dell'Istituto, compresi i direttori delle filiali, delle rappresentanze e delle agenzie, dipendono dal direttore generale il quale provvede nei loro riguardi con le facoltà attribuitegli a norma del regolamento organico di cui all'articolo precedente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;519#art-r-74