Regolamento
Art. 75
In vigore dal 17 mag 1929
L'esercizio annuale dell'Istituto comincia il 1° gennaio e finisce il 31 dicembre.
Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione compila il bilancio con l'osservanza delle più rigorose norme di prudenza.
Detto bilancio dovrà indicare le risultanze attive e passive dell'esercizio, gli utili netti conseguiti, le spese e le perdite.
Le sofferenze, di qualunque natura, di dubbia o difficile esazione devono essere comprese fra le perdite, e i recuperi devono essere calcolati a beneficio di quell'esercizio nel quale sono, in tutto o in parte, riscossi.
Gli immobili saranno portati in bilancio per il loro prezzo d'acquisto, diminuito di una quota annua di ammortamento da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;519#art-r-75