Regolamento

Art. 76

In vigore dal 17 mag 1929
Entro due mesi dalla fine dell'esercizio, il bilancio dovrà essere comunicato con la relazione e i documenti giustificativi al Collegio dei sindaci. I sindaci esamineranno il bilancio dell'Istituto e lo invieranno al Consiglio con la propria relazione, entro quindici giorni dalla comunicazione, di cui al comma precedente. Entro i quindici giorni successivi, copia del bilancio con la relazione del Consiglio di amministrazione e dei sindaci sarà trasmessa a cura del presidente a ciascuno dei tre Ministeri delle comunicazioni, dell'economia nazionale e delle finanze. Il bilancio sarà approvato con proprio decreto dal Ministero per le comunicazioni, di concerto con quelli per l'economia nazionale e per le finanze.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;519#art-r-76

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