Regolamento
Art. 27
In vigore dal 17 mag 1929
Le votazioni sono palesi o segrete.
La votazione segreta si dovrà sempre adottare quando sia domandata da un consigliere o da un sindaco o quando si tratti di questioni di persona o di affari nel quale taluno dei consiglieri o dei sindaci possa avere interesse diretto o indiretto.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.
La parità importa reiezione se la votazione è segreta; se è palese, prevale il voto del presidente.
I componenti del Consiglio di amministrazione non hanno voto deliberativo su qualsiasi affare nel quale siano personalmente interessati, o che riguardi Enti dei quali essi siano amministratori.
Gli intervenuti alle adunanze possono sempre far prendere atto nel verbale delle ragioni del loro voto.
Storico versioni
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