Regolamento

Art. 22

In vigore dal 17 mag 1929
L'elezione dei tre consiglieri, di cui al comma terzo dell'articolo precedente, sarà effettuata con schede segrete a mezzo di referendum che avrà luogo, di regola, entro i tre primi mesi dalla scadenza del quadriennio, con l'osservanza delle norme che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione, sentito il Collegio dei sindaci. Possono prendere parte alle elezioni tutti gli iscritti che si trovino nelle condizioni previste dall' ed abbiano provveduto al pagamento integrale di almeno una quota di partecipazione. Ad ogni iscritto spetta un solo voto qualunque sia il numero delle quote versate. Le operazioni di scrutinio saranno effettuate con l'intervento dei consiglieri di amministrazione di nomina governativa e con l'assistenza dei membri del Collegio dei sindaci, quali funzioneranno da scrutatori.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;519#art-r-22

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