Regolamento

Art. 21

In vigore dal 17 mag 1929
L'Istituto è amministrato da un Consiglio di nove membri, che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il presidente e due consiglieri sono designati dal Capo del Governo; tre consiglieri sono designati, ciascuno, rispettivamente dai Ministeri delle comunicazioni, dell'economia nazionale e delle finanze. I rimanenti tre consiglieri saranno eletti dagli iscritti all'Istituto. Il Consiglio di amministrazione eleggerà tra i suoi componenti un vice-presidente.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;519#art-r-21

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