Regolamento

Art. 17

In vigore dal 17 mag 1929
I soli soci in perfetta regola nei loro rapporti con l'Istituto possono: a) essere eletti alla carica di consiglieri di amministrazione nei limiti fissati dall' del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2574, e secondo le norme stabilite dal presente regolamento generale; b) partecipare agli scopi dell'Ente nei limiti e nei modi determinati dal presente regolamento generale e dai regolamenti speciali; c) partecipare al patrimonio e agli utili in proporzione delle quote di partecipazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;519#art-r-17

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo