Regolamento
Art. 17
In vigore dal 17 mag 1929
I soli soci in perfetta regola nei loro rapporti con l'Istituto possono:
a) essere eletti alla carica di consiglieri di amministrazione nei limiti fissati dall' del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2574, e secondo le norme stabilite dal presente regolamento generale;
b) partecipare agli scopi dell'Ente nei limiti e nei modi determinati dal presente regolamento generale e dai regolamenti speciali;
c) partecipare al patrimonio e agli utili in proporzione delle quote di partecipazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;519#art-r-17