Regolamento

Art. 15

In vigore dal 17 mag 1929
I soci che, per qualunque motivo, siano stati cancellati dai ruoli dell'Istituto possono essere riammessi, osservando le norme stabilite per le ammissioni purchè si trovino ancora nelle condizioni d'impiego di cui all' ed abbiano provveduto all'estinzione integrale dei debiti eventualmente lasciati insoddisfatti al momento della cancellazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;519#art-r-15

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