Regolamento

Art. 32

In vigore dal 17 mag 1929
Gli atti del Consiglio saranno sottoscritti dal presidente, o da chi lo rappresenta, e dal segretario. I verbali vengono redatti in apposito e regolare libro, che sarà tenuto in consegna dal direttore generale, il quale disimpegna le funzioni di segretario. Entro gli otto giorni successivi a quello delle singole adunanze dovrà essere trasmessa copia dei verbali delle deliberazioni ai Ministeri delle comunicazioni, dell'economia nazionale e delle finanze. Le deliberazioni del Consiglio non diverranno esecutive se non dopo trascorsi otto giorni da quello di recezione da parte dei tre Ministeri senza che i Ministeri stessi abbiano mosse osservazioni. Le comunicazioni ai tre Ministeri di cui al presente articolo dovranno essere fatte a cura degli organi della Direzione generale, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, la quale rimarrà acquisita agli atti del Consiglio come prova dell'avvenuta tempestiva comunicazione e come decorrenza del termine degli otto giorni perché siano rese esecutive le deliberazioni. Le comunicazioni potranno essere fatte anche mediante raccomandata a mano con firma di ricevuta da ritirarsi su apposito libretto di consegna, nel qual caso la data di consegna e la firma di ricevuta apposte nel libretto terranno luogo, a tutti gli effetti, della ricevuta di ritorno.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;519#art-r-32

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