Regolamento

Art. 36

In vigore dal 17 mag 1929
Il Comitato esecutivo è composto dal presidente dell'Istituto, o, in caso di assenza o di impedimento, dal vice-presidente, e dai due membri nominati a norma dell'. Esso resta in carica un anno e i suoi componenti sono rieleggibili. Le funzioni di segretario sono disimpegnate dal direttore generale, il quale ha voto consultivo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;519#art-r-36

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