Regolamento
Art. 34
In vigore dal 17 mag 1929
Ai membri del Consiglio di amministrazione è dovuta per l'esercizio del mandato un'indennità annua sugli utili realmente conseguiti dall'Istituto in ciascun esercizio, commisurata come segue:
10 per cento sul primo milione di utili reali;
2 per cento sul secondo milione;
1 per cento sul terzo milione;
1/2 per cento sugli utili eccedenti il terzo milione.
Tale indennità, da imputarsi fra le spese generali d'esercizio, verrà assegnata per 3/12 al presidente, per 2/12 al vice-presidente e per 1/12 a ciascuno dei sette consiglieri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;519#art-r-34