Regolamento

Art. 42

In vigore dal 17 mag 1929
Il direttore generale viene nominato, con o senza concorso, a scelta del Consiglio di amministrazione, mediante contratto speciale. Per la validità della nomina e della revoca è necessario l'intervento di due terzi degli amministratori e la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di amministrazione. Il direttore generale è responsabile, di fronte al Consiglio di amministrazione, del regolare funzionamento dell'Istituto. È compito del direttore generale di sorvegliare gli impiegati, di provvedere alla pubblicazione delle situazioni mensili e del bilancio e di intervenire con voto consultivo alle adunanze del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo e delle Commissioni. Il direttore generale, sotto la immediata sorveglianza e dipendenza dal Consiglio di amministrazione e con le limitazioni stabilite dall'O, ha la firma dell'Istituto per la corrispondenza, le girate, le quietanze e, in genere, per tutti gli atti che si riferiscono alle operazioni ordinarie dell'Istituto e per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio. Il vice-direttore generale coadiuva il direttore e lo sostituisce, a tutti gli effetti, in caso di assenza e di impedimento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;519#art-r-42

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo