Regolamento
Art. 43
In vigore dal 17 mag 1929
Le operazioni che l'Istituto può compiere, in relazione agli scopi di cui all' del presente regolamento generale, si suddividono in due branche:
1° operazioni di credito;
2° operazioni di previdenza e di assicurazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;519#art-r-43