Art. 43
Regolamento

Art. 43

43 / 84
In vigore dal 17 mag 1929
Le operazioni che l'Istituto può compiere, in relazione agli scopi di cui all' del presente regolamento generale, si suddividono in due branche: 1° operazioni di credito; 2° operazioni di previdenza e di assicurazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;519#art-r-43