Regolamento
Art. 43
43 / 84In vigore dal 17 mag 1929
Le operazioni che l'Istituto può compiere, in relazione agli scopi di cui all' del presente regolamento generale, si suddividono in due branche:
1° operazioni di credito;
2° operazioni di previdenza e di assicurazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;519#art-r-43