Regolamento
Art. 45
In vigore dal 17 mag 1929
L'Istituto può effettuare le seguenti operazioni:
a) aprire conti correnti e depositi fruttiferi su libretti nominativi o al portatore, o nominativi non pagabili, ad ogni effetto, al portatore;
b) emettere buoni fruttiferi a scadenza fissa e obbligazioni su garanzie reali;
c) assumere il servizio di cassa per conto di enti e di privati in Roma o nei luoghi ove l'Istituto ha filiali o rappresentanze;
d) fare il servizio di custodia di valori in amministrazione;
e) fare operazioni speciali per conto di privati o di enti per il pagamento delle imposte e per la riscossione dei fitti o di entrate in genere.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;519#art-r-45