Regolamento
Art. 47
In vigore dal 31 dic 1929
I fondi esuberanti, dopo soddisfatte le richieste dei soci per le operazioni di cui all' e dopo provveduto all'investimento previsto dall', potranno essere impiegati:
a) in acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato e di cartelle del Credito fondiario e, in via eccezionale, di azioni di solide società costituite con fini di mutualità fra il personale dipendente dal Ministero delle comunicazioni;
b) in anticipazioni e conti correnti su deposito di titoli emessi o garantiti dallo Stato, di cartelle di credito fondiario, di fedi di deposito, di libretti e di buoni fruttiferi emessi dall'Istituto;
c) in sconti e sovvenzioni anche a non soci su cambiali provviste di almeno due firme solvibili o di garanzie reali;
d) in sconto di cedole di rendita di titoli dello Stato, di qualsiasi altro credito a scadenza fissa verso enti pubblici e di note di lavori già liquidati dagli enti pubblici stessi;
e) in mutui e conti correnti ipotecari della durata massima di 5 anni per importi non eccedenti la metà del valore degli immobili.
A tale forma d'impiego non potrà essere destinato più del 15% dell'ammontare complessivo del patrimonio dell'Istituto.
f) in operazioni di compra-vendita per conto di terzi di titoli sui quali è ammessa l'anticipazione a norma della lettera b) del presente articolo ed anche per proprio conto purchè da tale operazione sia escluso ogni carattere di speculazione;
g) in depositi presso Istituti di credito di notoria solidità.
Per le anticipazioni e i conti correnti garantiti da titoli di cui alla lettera b) del presente articolo, non si potrà eccedere i tre quarti del valore di borsa dei titoli stessi.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;519#art-r-47