Regolamento

Art. 44

In vigore dal 31 dic 1929
A favore degli iscritti l'Istituto potrà compiere le seguenti operazioni: a) sovvenzioni e sconti su cambiali provviste di almeno due firme di persone solvibili o di garanzie reali; b) sovvenzioni verso cessioni di quote dello stipendio o della paga secondo le disposizioni di legge in vigore; c) depositi fruttiferi su libretti nominativi ad un saggio d'interesse superiore di almeno 1/2 per cento a quello concesso sui depositi dei non inscritti all'Istituto. Le operazioni di credito di cui ai commi a) e b) in favore degli associati, vengono concesse dando la precedenza a quei soci che sieno inscritti ad una qualunque delle forme assicurative di capitali e di rendite in vigore avuto riguardo alla loro anzianità come assicurati.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;519#art-r-44

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