Regolamento
Art. 44
In vigore dal 31 dic 1929
A favore degli iscritti l'Istituto potrà compiere le seguenti operazioni:
a) sovvenzioni e sconti su cambiali provviste di almeno due firme di persone solvibili o di garanzie reali;
b) sovvenzioni verso cessioni di quote dello stipendio o della paga secondo le disposizioni di legge in vigore;
c) depositi fruttiferi su libretti nominativi ad un saggio d'interesse superiore di almeno 1/2 per cento a quello concesso sui depositi dei non inscritti all'Istituto.
Le operazioni di credito di cui ai commi a) e b) in favore degli associati, vengono concesse dando la precedenza a quei soci che sieno inscritti ad una qualunque delle forme assicurative di capitali e di rendite in vigore avuto riguardo alla loro anzianità come assicurati.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;519#art-r-44