RegolamentoTitolo III

Art. 138

In vigore dal 15 feb 1929
La domanda per ottenere il nulla osta deve essere presentata al Ministero dell'interno (Servizio di revisione cinematografica) insieme con la pellicola da rivedere e deve essere redatta in due esemplari, uno dei quali munito della prescritta marca da bollo. La marca da bollo deve essere annullata o dal procuratore del registro prima che la domanda sia firmata, ovvero dall'interessato, mediante la scritturazione della data in tutte lettere. Quando la descrizione del soggetto trattato nella pellicola importi l'impiego di più fogli, in ciascun foglio deve corrispondersi la prescritta tassa di bollo. La domanda deve essere fatta, per conto ed in nome della ditta fabbricante o importatrice, da chi legalmente la rappresenta. Le ditte estere devono stabilire nel Regno una sede secondaria ed una legale rappresentanza, assoggettandosi alle norme stabilite nell' e seguenti del codice di commercio. L'adempimento di tali obblighi deve essere dimostrato mediante esibizione di certificato notarile o della cancelleria del Tribunale. Il rappresentante legale della ditta risponde della osservanza delle disposizioni del titgr+§ 13 del presente regolamento. I due esemplari della domanda debbono essere identici e contenere: a) l'indicazione della ditta richiedente, della sua sede, nonché il nome e domicilio del suo rappresentante; b) l'indicazione del titolo, della marca di fabbrica e della lunghezza in metri della pellicola; c) la particolareggiata descrizione dei titoli, sottotitoli e delle scritture comprese nella pellicola, nello stesso ordine con cui si susseguono in questa, in modo che tutto corrisponda esattamente alla produzione cinematografica; d) la dichiarazione che la pellicola viene presentata per la prima volta alla censura. I titoli, i sottotitoli e le scritture, tanto sulla pellicola quanto sugli esemplari della domanda, debbono essere redatti in corretta lingua italiana. Possono tuttavia essere espressi in lingua straniera, purchè riprodotti fedelmente e correttamente anche in italiano.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-138

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