RegolamentoTitolo III

Art. 133

In vigore dal 15 feb 1929
L'autorizzazione all'impiego di uno o più fanciulli nella preparazione di un determinato spettacolo cinematografico, a norma dell' della legge, non può essere concessa dal prefetto se non quando sia stato accertato che la preparazione e lo svolgimento delle scene nelle quali s'intende impiegare i fanciulli non abbiano luogo in ore avanzate della notte, nè in località insalubri o pericolose; che l'opera da prestare, per la sua qualità e durata, sia compatibile con l'età e le condizioni fisiche dei fanciulli per i quali è chiesta l'autorizzazione; e che il soggetto della rappresentazione non sia tale da poter danneggiare moralmente i fanciulli medesimi. Prima di provvedere sulla domanda di autorizzazione, il prefetto promuove su di essa il parere del Comitato di patronato per l'assistenza della maternità e dell'infanzia della zona in cui risiedono i fanciulli da impiegare nella rappresentazione. Il Comitato, compiuti gli opportuni accertamenti, si pronunzia sulla domanda, indicando, ove ne sia il caso, le condizioni alle quali debba essere subordinata l'autorizzazione per garantire la salute e la moralità dei fanciulli.
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