Regolamento›Titolo III
Art. 137
In vigore dal 15 feb 1929
Il nulla osta per le pellicole destinate alla esportazione non può essere rilasciato quando si tratti di scene, fatti e soggetti che possano compromettere gli interessi economici e politici, il decoro e il prestigio della Nazione, delle istituzioni o delle autorità pubbliche, dei funzionari o degli agenti della forza pubblica, dei militari delle forze armate, o ingenerare all'estero errati e dannosi apprezzamenti sul nostro Paese, oppure turbare i buoni rapporti internazionali.
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